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VAS Valutazione Ambientale Strategica

La Valutazione Ambientale strategica è un processo teso a valutare le conseguenze sul piano ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, ovvero per garantire una politica tesa agli obiettivi di sostenibilità di uno strumento di programmazione o di pianificazione.
La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE che ha istituito la VAS, infatti la definisce come: “strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.”
Ciò serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere. Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento delle informazioni fornite alle persone, sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione, sia la parte inerente il monitoraggio di uno strumento di pianificazione o di programmazione.

 

Quali sono le fonti normative principali
Direttiva 2001/42/CE 
D.Lgs 152/2006  con successive integrazioni e modifiche
L.R.Toscana n. 10/2010 con successive integrazioni e modifiche

 

Dunque che cos’è una VAS?
La valutazione della sostenibilità di un atto di pianificazione o di programmazione;
Uno strumento in più a disposizione di tutti, che può essere utilizzato per migliorare e orientare al meglio le scelte di pianificazione o programmazione;
Una valutazione che prende come riferimento tutte le sfere che compongono l’Ambiente in un’accezione ampia: la cultura, il sociale, la salute, la tradizione, gli elementi di pregio, l’economia, etc.;
La valutazione degli effetti potenzialmente producibili dall’attuazione di un atto di pianificazione;
Un documento dinamico che deve poter mutare durante il processo della discussione e che si integra con gli atti di pianificazione;
Un procedimento che coinvolge altri processi di programmazione dell’Amministrazione Pubblica;
Un procedimento che deve connettersi con i vari settori di un’Amministrazione Pubblica;
Un processo che ha davvero un senso di utilità se viene accompagnato e supportato dagli elementi di una partecipazione attiva;
Un percorso che non si chiude con l’approvazione del Piano, ma che guarda oltre, anche alla sua attuazione, come strumento di garanzia per i cittadini.

 

Modalità di svolgimento della VAS
La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 22 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.), nei casi di cui all’art. 5 c. 3, secondo i criteri individuati nell'Allegato 1, o di una verifica di assoggettabilità semplificata;
b) la fase preliminare (art. 23 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.) per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
c) l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 24 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.) secondo quanto contenuto nell’Allegato 2;
d) lo svolgimento di consultazioni (art. 25 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.);
e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato (art. 26 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.);
f) la conclusione del processo decisionale e la dichiarazione di sintesi (art. 27 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.);
g) l’informazione sulla decisione (art. 28 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.);
h) il monitoraggio (art. 29 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.).

 

Quando la verifica di assoggettabilità semplificata?
Ai sensi dell’art. 5 c. 3-ter della L.R 10/2010, nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

 

Quali sono i soggetti protagonisti di una VAS?
Autorità Competente: la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi
dell'art. 12 della L.R 10/2010 cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’espressione del parere motivato e che collabora con l’Autorità Procedente o con il Proponente il piano o programma nell’espletamento delle varie fasi relative alla VAS;
Autorità Procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva i Piani o Programmi ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto proponente, la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;
Soggetto Proponente: eventuale soggetto pubblico o privato se diverso dall'autorità procedente, che elabora il piano o programma.
Soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull’ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 della L.R 10/2010;
Enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 della L.R 10/2010;
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, ma anche associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone;
Pubblico Interessato: è il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure.

 

PROCEDIMENTI

Verifiche di assoggettabilità semplificata a VAS, art. 5 c.3 - ter LR 10/2010 e ss.mm.ii.

2023

Variante al POC - zona B2 UTOE 6 Molina di Quosa - nuova ZdR    

Variante al POC - comparto 10 UTOE 6 Molina

Variante al POC - zona D1/E6 UTOE 26 Palazzetto

Variante al POC - zona B2 UTOE 19 Pontedoro

Variante al POC - nuova zona di recupero sistema ambientale (Zona E4)

Variante al POC - Riperimetrazione comparto 7 UTOE 22 Pontelungo e modifiche scheda norma

Variante al POC - comparto 4 UTOE 24

Variante al POC - comparto 21 (zona A/E6) UTOE 30 Campo introduzione di nuova scheda norma con contestuale adozione e approvazione di piano di recupero

2024

Variante al POC e variante al piano attuativo - UTOE 9 comparto 14

Variante al POC e variante al piano attuativo - UTOE 28  Asciano -  Valle Passo Pellegrini 

Variante al POC - UTOE 13 Orzignano Inserimento nuova zona di Recupero e introduzione nuova scheda norma con contestuale adozione e approvazione di Piano di Recupero

2026

Variante al POC per modifiche alla vigente scheda norma del Comparto 19 SUB B del Sistema Ambientale

 

Verifiche di assoggettabilità a VAS, art. 22 LR 10/2010 e ss.mm.ii.

2023

Variante al POC - comparto 13 UTOE 1

Variante al POC - nuova sede Croce Rossa Pontasserchio e relative opere di urbanizzazione

2026

Variante al POC - Scuola Superiore di Studi Sant’Anna  per modifica alla scheda norma 4PP UTOE 31 Carraia zona omogenea F4 con contestuale modifica alle aree contigue al comparto destinate alla salvaguardia idraulica art. 39.11 delle NTA del POC